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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Accertamenti su particolari categorie di contribuenti (articolo 27, commi da 9 a 15)
Disposizioni in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni. L'Agenzia delle entrate è tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione. Il controllo deve essere attivato entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Per "imprese di più rilevante dimensione", si intendono quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. L'importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Fissate le modalità del "controllo sostanziale", da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio. Disposizioni sulle istanze di interpello presentate dalle imprese di grandi dimensioni sottoposte alla disciplina testé illustrata in tema di controlli. Disposizioni organizzative per l'Agenzia delle entrate: vengono ridefinite le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese.

Agevolazioni fiscali per le Onlus (articolo 30)
L'articolo dedicato ai circoli privati (si legga la voce nell'abc), comprende anche due commi dedicati alle agevolazioni fiscali per le Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Vengono inoltre elencati i requisiti necessari a configurare un ente come Onlus e a consentire l'accesso alle agevolazioni (anche di natura fiscale) che la legge accorda. Si considera "attività di beneficienza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. La qualifica di Onlus (con i conseguenti benefici fiscali) prevista dall'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo di disciplina delle Onlus (Dlgs 460/1997) spetta alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, senza che tale qualifica sia condizionata alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Previste agevolazioni fiscali per le Onlus: viene estesa l'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, per un importo pari a 168 euro, ai trasferimenti in favore delle Onlus nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater all'articolo 1, comma 1, parte I della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. Le agevolazioni fiscali per le Onlus trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009. L'onere di attuazione delle agevolazioni fiscali in tema di imposta catastale è quantificato in 3 milioni di euro per il solo anno 2009.

Ammortizzatori sociali (articolo 19, commi da 1 a 17)
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, per riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito (comprese le somme per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare) in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Un decreto del ministero del Lavoro, di concerto con l'Economia, fisserà modalità e criteri di priorità per l'accesso a una serie di istituti di tutela del reddito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. È riconosciuto l'accesso, per specifiche categorie di lavoratori, all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, a un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, all'istituto sperimentale per il triennio 2009-2011, di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, pari al 10% del reddito dell'anno precedente. Per il trasporto aereo, varata la cosiddetta norma salva-Malpensa: per assicurare il mantenimento dei collegamenti internazionali e i livelli occupazionali del settore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero degli Affari esteri, promuoverà la conclusione di accordi bilaterali, o la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero dei vettori operanti sulle rotte interne e internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. In via transitoria si prevede inoltre che l'Enac per consentire la massima accessibilità alle rotte internazionali da e per l'Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee, di durata non inferiore a 18 mesi. In caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3mila euro. Obbligo, per il fondo di provenienza, di eseguire il trasferimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi, nonché il versamento di eventuali arretrati pervenuti dall'Inps entro 90 giorni dal loro ricevimento. Previsti ammortizzatori sociali in deroga. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi, disposta nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione o, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento, prevista l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
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